Legge Gelli/Bianco assicurazione obbligatoria

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Il Decreto attuativo Legge Gelli assicurazione

Legge Gelli/Bianco assicurazione obbligatoria: tutela legale

Tutela Legale e Leggi Gelli le coperture funzionali adeguate

La L. 24 Gelli/Bianco “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è una riforma entrata in vigore nel 2017.

Il Senato approva la riforma: Responsabilità Medica

La legge ha fissato regole molto chiare sulle responsabilità dei medici in sede civile e penale, modificando il concetto stesso di responsabilità, introducendo novità e imponendo ai medici di avere le giuste coperture per poter godere delle garanzie che la legge stessa ha voluto porre in essere.

Obbligo assicurativo per strutture e professionisti del mondo sanitario

Ecco quindi che è importante approfondire il tema dei rischi legali nello svolgimento della professione medica alla luce di questa importante Riforma e capire quali sono oggi le soluzioni assicurative più idonee per garantire al medico un’attività professionale serena e protetta.

L’Art.7 Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria tocca una delle novità della Legge Gelli.

Le strutture oggi hanno la loro responsabilità organizzativa e contrattuale, per questo molte di loro hanno provveduto ad assicurarsi dall’entrata in vigore della Legge, altrimenti, in caso di contenzioso, saranno chiamate a rispondere con il loro capitale finanziario.

La legge Gelli ha inoltre previsto la figura del Difensore civico centro regionale rischio sanitario (art. 2) nelle strutture sanitarie questa figura è rappresentata dal Risk Manager, un professionista specializzato che per ricoprire tale ruolo necessita appunto di una formazione ad alto livello e di lunga durata.

L’altra novità della Legge Gelli/Bianco sta nell’art. 8 ossia nel Tentativo obbligatorio di conciliazione.

È proprio la struttura e i suoi legali che devono provvedere a fare questo tentativo di Conciliazione prima di passare in giudicato.

Chiaramente il medico è ancora coinvolto attraverso una propria relazione dall’ufficio affari legali della struttura ma sarà la struttura, adesso a dover trattare il sinistro.

Quindi, ogni medico che esercita la sua professione all’interno di una struttura deve conoscere se la stessa è assicurata per tutelare i propri interessi.

Il medico rimane comunque fortemente responsabile dell’atto medico, e i pazienti stessi tendono a rivolgersi al medico, in caso di contenzioso.

La Legge Gelli ha imposto ai medici di avere le giuste coperture, ormai molte sanzioni sono entrate in vigore.

La Riforma ha sancito la nascita dell’Osservatorio Nazionale sulla sicurezza nella sanità (art.3) che in questo momento si sta occupando anche del nuovo GDPR (art. 4 Trasparenza dei dati) e quindi di tutte quelle che sono le nuove tipologie di consenso informato alle quali bisogna attenersi per non incorrere in sanzioni.

La legge Gelli nell’art. 5 detta l’importanza delle buone pratiche clinico assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida, molto importanti soprattutto in sede di giudizio penale.

Contestualmente sono già state imposte sanzioni, sulla base del non rispetto delle linee guide dettate dalle società scientifiche e accolte dal Ministero della Salute, dalle quale i medici non possono esimersi (in caso di sinistro le linee guida nazionali hanno prevalenza su quelle internazionali).

Altra novità della Legge Gelli è la cosiddetta garanzia postuma (art. 11 Estensione della garanzia Assicurativa).

Nel momento in cui il medico cessa la sua attività, va in pensione o semplicemente termina la professione in Italia per trasferirsi all’estero, ha bisogno di avere una copertura per il suo operato facendo rientrare nella garanzia di tutela le richieste di risarcimento danni nei 10 anni precedenti che potrebbero continuare ad arrivare.

La legge Gelli impone proprio questa retroattività decennale, mentre i contratti ante legge Gelli non la prevedono, per questo il medico prima di rinnovare un vecchio contratto dovrebbe entrare nel merito e richiedere l’adeguamento alla Riforma Gelli.

Per tutti questi motivi possiamo affermare che la copertura funzionale ottimale è la Rc medica in abbinamento alla copertura di Tutela Legale, aggiornate secondo i termini della nuova Legge Gelli.

La copertura di tutela legale è fondamentale per avere una garanzia di tutela della professione medica in caso di controversie.

La copertura tutela legale è indispensabile per coprirsi anche con vertenze attive verso la struttura stessa o verso la compagnia di Rc professionale in caso di non pagamento o di obiezione su qualsiasi aspetto in merito al sinistro in oggetto.

Solo la tutela legale in caso di contenzioso solleva il medico dal pagamento dagli oneri legali. Se il medico viene coinvolto in un procedimento penale, tra indagini preliminari, fase decisionale davanti al GIP, e ulteriori fase istruttorie di redazione delle perizie (art. 15) e successiva istruttoria davanti al PM passano anni e i costi non sono indifferenti.

In caso di richiesta di risarcimento danni senza la copertura di tutela legale il medico è esposto all’anticipo delle spese legali, la copertura di tutela legale specialistica in affiancamento all’Rc professionale solleva anche dall’anticipo delle spese legali sarà la compagnia a prendere in carico il sinistro, con un proprio legale specializzato nell’aerea medica sanitaria, o con un legale di propria scelta, e il medico non dovrà anticipare le spese legali, mentre la sola Rc professionale non prende in carico il sinistro con una mediazione diretta.

Rispetto alla sola Rc Professionale la polizza di tutela legale è una garanzia in più e la Legge Gelli ha messo a disposizione proprio queste garanzie a tutela dell’operato dei medici.

Agnese Cremaschi

Qui un presentazione della Dott.essa Agnese Cremaschi che illustra la riforma Gelli Bianco, in particolare riassume i cambiamenti della riforma in termini di responsabilità e riporta i primi 18 articoli della normativa.

Questi primi 18 articoli sanciscono la sicurezza delle cure e attività di prevenzione dal rischio e la trasparenza dei dati. Viene inoltre Istituito il difensore civico e il centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente a livello regionale che raccoglie i dati e li tramsette all’Osservatorio nazionale sulla Sicurezza della Sanità.

La Dott.essa Cremaschi ha posto particolare attenzione agli articoli della riforma su:

  • Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
  • Responsabilità della struttura e del professionista sanitario per inadempimento della prestazione sanitaria
  • Tentativo obbligatorio di conciliazione azione di rivalsa obbligo di assicurazione
  • Estensione della garanzia assicurativa
  • Azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione

La presentazione termina con le norme riguardanti il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria e infine le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria.

Il dovere del professionista che fornisce copertura assicurativa è fornire il massimo della garanzia, l’intermediario deve svolgere la sua funzione in modo corretto comunicando tutte le informazioni .

MB Assicurazioni crede fortemente nel creare e aiutare i medici nella scelta della polizza ad hoc per la copertura dei rischi del cliente, in conformità alle nuove disposizioni normative e tenendo conto del rischio tarato sulla persona, per quello che realmente esercita durante la professione di medico, nel suo quotidiano.

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