Legge Gelli e Covid19: Quale relazione tra responsabilità medica e pandemia.
Intervista alla Dottoressa Agnese Cremaschi
La recente introduzione della Legge 24/17 Gelli-Bianco nel mondo sanitario ha consentito una più attenta definizione dei parametri di controllo del rischio sanitario e nel contempo una più effettiva tutela assicurativa sia per il paziente, vittima di un errore medico, sia per il personale sanitario coinvolto.
La legge Gelli, inoltre, prevede, che ogni azienda sanitaria e sociosanitaria, pubblica e privata, disponga obbligatoriamente di un’adeguata copertura assicurativa per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi, o, in, alternativa, l’adozione di «altre analoghe misure». Anche in tempi di emergenza, come quelli che stiamo vivendo tutti in questi mesi, a causa della pandemia provocata dal virus Covid19, la Legge Gelli ha determinato la fissazione di un criterio di giudizio legale-assicurativo, attraverso il quale la copertura assicurativa e la tutela che ne deriva conferiscono a ogni operatore sanitario e a ogni struttura sia pubblica, sia privata, modalità di descrizione di ruoli e responsabilità, colpe e rischi, predisposte con norme ad hoc per salvaguardare e garantire l’operato medico in situazioni così difficili. Abbiamo chiesto alla Dottoressa Agnese Cremaschi, responsabile di Risk Management presso la MB Assicurazioni di Andrea Palermo con sede a Monza (Piazza Castello 13/A, Tel.: 039 20 26 590; Fax: 039 89 40 359; Sito: www.mbassicurazioni.com; E-mail: info@mbassicurazioni.com), di chiarirci in dettaglio alcuni aspetti salienti della legge Gelli anche in tempi di Covid19.
Dottoressa Cremaschi, la Legge Gelli, in materia di copertura assicurativa sanitaria, risponde in modo più adeguato a quei delicati imprevisti medici, in cui la definizione di colpe e responsabilità potrebbe mettere in crisi la professione stessa. A suo parere, si tratta, dunque, di un progresso normativo importante?
«Ritengo assolutamente di sì, ma se pensiamo che il costo della medicina difensiva è ancora elevato – si parla di 30 milioni di euro –, ci accorgiamo che molte strutture e molti studi medici non hanno ancora recepito appieno i benefici di questa normativa assicurativo-sanitaria, rischiando sanzioni oltretutto onerose. Il nostro compito è, pertanto, anche quello di informarne al più presto medici e strutture, in modo da fornire loro gli strumenti più consoni per tutelarsi e garantirsi con polizze e coperture, secondo scelte personalizzate di effettiva eccellenza. A tale scopo, come MB Assicurazioni-Andrea Palermo di Monza, organizziamo corsi di aggiornamento e formazione volti a informare i medici e le strutture sanitarie riguardo a questa importante normativa».
Ha parlato di medicina difensiva. Che cosa s’intende con quest’espressione?
È un fenomeno che nei circuiti sanitari trova spesso attuazione. Si è diffusa la tendenza a minimizzare il rischio di possibili contenziosi legali, limitando l’intervento medico a cure meno invasive o evitando persino di operare per non incorrere in responsabilità gravi.
Che cosa predispone in primis la Legge Gelli per medici e strutture sanitarie?
«Ciò che questa nuova normativa vigente prevede in particolare è l’obbligo di stipulare polizze assicurative di copertura della responsabilità civile contrattuale propria e della responsabilità civile extracontrattuale del personale a qualsiasi titolo operante al loro interno, escludendo i professionisti indipendenti. Questo adempimento, imposto per legge, in un certo senso, favorisce maggiormente rispetto a prima la professione medica e sanitaria, in quanto ne tutela al meglio l’operato e l’attività, rispetto alla tendenza odierna di cercare il risarcimento dalle presunte colpe dei dottori in ogni errore da loro commesso ai danni dei pazienti».
Dove si riscontra nello specifico tale vantaggio per la professione medica?
«Il beneficio che proviene alla struttura sanitaria e al medico, una volta assicurati, è proprio quello di ricevere una tutela e una copertura molto più adeguate e rassicuranti. Si tratta di un vero e proprio importante investimento nel risk management da parte dell’organismo sanitario e dell’organico operante al suo interno. Da questo punto di vista, la legge ha mutato il regime delle responsabilità, e le richieste di risarcimento danni sono in qualche modo diminuite, riproponendo nuove forme di tutela a carico di studi medici e complessi sanitari, che salvaguardano di più anche il lavoro svolto singolarmente dal personale sanitario. La polizza principe, in tal caso, è la rivalsa per colpa grave, che sopravviene, a titolo di esempio, quando l’operatore sanitario coinvolto non ha adempiuto in modo corretto e tempestivo all’obbligo formativo e di aggiornamento. È insolito che sia una norma di natura assicurativo-sanitaria, invece che un provvedimento più convenientemente medico-deontologico, a sanzionare il mancato rispetto della formazione e dell’aggiornamento obbligatori. Il professionista, tuttavia, in questa malaugurata evenienza, si troverà scoperto in caso di un sinistro per colpa a lui addebitata. E la struttura stessa potrà rivalersi nei suoi confronti. Spetta allora all’ente assicurativo gestire con criteri di assoluta affidabilità questi inconvenienti, valutando rischi e premi a seconda delle esigenze esposte direttamente dalla struttura e dal personale sanitario richiedenti una polizza e una tutela. Da parte nostra, come MB Assicurazioni, da tanti anni impegnata in questo specifico e delicato settore a livello nazionale e internazionale, si ha massima cura nel coinvolgere in tutto e per tutto il cliente interessato, proponendogli una vasta gamma personalizzata di contratti di assistenza e tutela, che tengano sempre conto delle diverse aspettative inerenti le strutture e il personale interno, analizzandone molto scrupolosamente le modalità operative, l’organizzazione, la gestione del rischio, la prevenzione degli errori».
Come si traduce in concreto la Legge Gelli nei tempi di emergenza, che stiamo tuttora vivendo con la pandemia da Covid19 in atto?
«Sappiamo come si siano verificati casi di lucro e sciacallaggio nell’intentare in modo indiscriminato cause di risarcimento contro medici, ritenuti responsabili della morte di vittime da Covid19. La Legge Gelli, proprio in queste determinate circostanze di emergenza, più che mai viene incontro all’esigenza di tutela e copertura, di cui devono dotarsi medici e strutture sanitarie. Il virus è oggetto di uno studio intenso, serrato e di esami e test scientifici molto approfonditi in tutto il mondo. Sotto molti aspetti è ancora sconosciuto e presenta incognite importanti, e non si può imputare come colpa al medico e allo specialista la mancata guarigione del paziente affetto. Inoltre, gli studi e gli esperimenti che si stanno compiendo da più parti non raggiungono gli stessi esiti clinici, terapeutici o scientifici, sia perché divergono tra loro, sia perché tali studi ed esperimenti non sono ancora considerati conclusi e definitivi. Con la Legge Gelli queste discordanze mediche e la non raggiunta conclusione delle varie ricerche scientifiche comportano un dibattito aperto non indifferente in sede medico-legale e in ambito assicurativo. Di qui la tutela e la copertura assicurative acquisiscono un significato ben più rilevante, dal momento che la Legge Gelli prospetta linee guida e profili assicurativi volti a rivitalizzare il ruolo delle società scientifiche, accompagnandole con maggiore puntualità, una più ampia discrezionalità e più accortezza nell’esplicitazione di percorsi non solo clinici, ma anche medico-legali, al fine di definire sempre meglio responsabilità e competenze, ruoli e rischi».
Il Covid19 ha anche reso manifesto un punto molto dolente: la situazione di grave disagio all’interno delle Rsa. Come responsabile di Risk Management in ambito sanitario che cosa ha da osservare?
«Purtroppo si è constatato in modo drammatico come siano mutate la funzionalità e la finalità di questa tipologia di struttura. Luoghi di mera residenza, che fungerebbero da ricoveri ospedalieri con lacune al loro interno molto evidenti, mancando nella loro configurazione componenti strutturali imprescindibili ed essenziali, che vanno dal modello di organizzazione preposta come accoglienza, ma con un’attenzione molto carente dal punto di vista prettamente clinico e sanitario, alla preparazione più specialistica del personale assistenziale. Le responsabilità in tali contesti di accoglienza si sono rivelate molto gravi, tenendo conto di inadempienze, trascuratezze, inosservanze, dal mancato rispetto delle regole di comportamento anticovid19 all’esistenza per altro di gravi problemi oggettivi, rintracciati a livello di organizzazione, di costi e nell’assenza di strumenti e personale qualificato».
Tornando alle incognite che la pandemia da Covid19 ancora porta con sé, come possono la struttura sanitaria e i medici operanti al suo interno gestire con serenità un sistema di copertura e tutela, previsto obbligatoriamente dalla Legge Gelli?
«Certamente la pandemia offre più di uno spunto di riflessione anche in sede di risk management. La Legge Gelli, interpretata secondo i criteri discrezionali più scrupolosi, propone al personale sanitario e allo studio clinico in cui operano, modalità contrattuali che elaborano in maniera molto attenta e percettiva i rischi insiti nella cura dell’infezione e nella prevenzione del contagio. Polizze, coperture e tutele sono studiate e proposte ad hoc, tenendo presente i molteplici fattori che entrano in gioco via via che gli studi sul virus portano a nuove conoscenze utili alla scienza medica. La copertura e i premi, l’assistenza e le garanzie si definiscono sempre in base a criteri di gestione dei rischi, che la Legge Gelli ha concretamente reso più adeguati e flessibili. Anche l’esecuzione delle procedure di controllo e prevenzione, che hanno ora la priorità nell’accertamento medico dell’infezione fino a che non subentrerà l’introduzione del vaccino, richiedono anch’esse l’attuazione di un percorso non solo clinico, ma anche legale-assicurativo, di vitale importanza nell’esercizio della professione medica, affinché il lavoro del professionista avvenga sempre in serenità e conformemente alla natura intrinseca della pratica medica, ossia sempre e costantemente in vista della salvaguardia della salute del paziente. A maggior ragione, perciò, la struttura sanitaria e il personale medico interno a essa necessitano di un’idonea copertura assicurativa, approntata, però, secondo quelle componenti innovative che la Legge Gelli ha configurato a tutela dei dipendenti, dei convenzionati e dei centri medici pubblici e privati».
Ora che la campagna di vaccinazione si è avviata, pur tra tante incognite e ritardi e contrattempi di varia natura, il fatto che molti medici vogliano garantirsi sul piano di una copertura legale, per via delle circostanze infauste che i media e gli episodi di cronaca hanno reso noto circa le morti di alcuni pazienti in seguito all’iniezione del vaccino, comporta da parte del legislatore un ulteriore presa in considerazione di ampliare la normativa per tutelare penalmente i medici-vaccinatori, o si ritiene la Legge Gelli una copertura adeguata e sufficiente da questo punto di vista?
«I medici-vaccinatori non corrono alcun rischio sotto questo aspetto. La Legge Gelli garantisce pienamente il loro operato e non può essere affatto loro imputata la morte del paziente dopo la vaccinazione, in quanto la causa di essa è da escludersi per mano del vaccinatore e deve comportare altre direzioni d’indagine. Sinora, poi, il nesso tra vaccino e alcuni decessi non è stato riscontrato. Piuttosto è da prendere maggiormente e in più seria considerazione la tutela legale e assicurativa e del medico e del paziente, in merito alle condizioni di salute post-covid. In questo ambito di cura post-contagio, la medicina stessa e la copertura legale-assicurativa relativa necessitano ancora di particolare attenzione ed esame, perché il disagio patologico post-covid richiede un ulteriore sforzo d’impegno medico e legale-assicurativo da approfondire».