Prende vita la Legge Gelli-Bianco

Materia assicurativa per tutti i professionisti sanitari

di Agnese Cremaschi

La Legge Gelli Bianco con il D.M. 232/2023, a partire dal 16 Marzo di quest’anno, entra nel pieno del suo vigore attuativo, prospettando per tutte le professioni della categoria sanitaria sia pubblica sia privata una nuova regolamentazione del rischio clinico e una forma di tutela più articolata.

In virtù di questa novità legislativa, relativa al settore assicurativo-sanitario, e in base al decreto attuativo di tale normativa (24/2017), le polizze obbligatorie da stipularsi per medici, infermieri e operatori sanitari riscontrano, sul piano della responsabilità civile professionale, determinate coordinate normative, che precisano alcune varianti, le quali recano a tutti i professionisti medico-sanitari netti vantaggi, in ordine alla tutela assicurativa, prima non ancora oggetto di maggiore attenzione da parte della regolamentazione giuridica, ma da adesso in poi, finalmente più rispondente nel dettaglio alle specifiche esigenze di tutela assicurativa di ogni medico e operatore sanitario.

Sono pertanto stati individuati i requisiti minimi per le polizze finalizzate a ottimizzare la gestione del rischio sanitario. In tal modo la professione medico-sanitaria potrà essere svolta con più serenità e si garantisce al paziente, nello stesso tempo, una cura medica di eccellenza.

Sono già in atto, tuttavia, per quanto riguarda specifiche compagnie e società, quali i Lloyd’s Coverholder e i componenti di Federsanità e di Assigeco, attive da diversi decenni, la formulazione, la diffusione e la proposta di polizze per i medici e i sanitari, che sarebbero pienamente conformi alla nuova legge. Le informazioni a riguardo si possono desumere su canali informatici, da queste stesse società posti in essere, e con cui medici e sanitari potranno stipulare polizze personalizzate anche online.

La Legge Gelli-Bianco consente non solo ai medici e a chi lavora in ambito sanitario nel pubblico e nel privato di lavorare contando su garanzie assicurative ben precise e vantaggiose, ma anche agli operatori e professionisti del settore assicurativo di muoversi in modo più puntuale, coerente e ben articolato sul piano normativo.

La copertura assicurativa, prevista a norma di legge secondo i nuovi dettami instaurati dalla Gelli Bianco, viene estesa dalla struttura sanitaria ai suoi collaboratori e dipendenti, e questi ultimi, potranno decidere e gestire, a livello personale e autonomo, una propria forma di tutela. In base alla nuova regolamentazione entrata in vigore, i professionisti sanitari potranno anche estendere la copertura assicurativa coinvolgendo la struttura presso cui prestano le loro competenze mediche, specialistiche, cliniche, infermieristiche e sanitarie, evitando così di essere presi di mira dalla struttura o agenzia sanitaria stessa, in caso di errori o incidenti durante il loro operato.

È un dato di fatto e se ne prende atto che dal 16 Marzo di quest’anno, le Assicurazioni hanno il dovere di dare tutte le garanzie per legge al fine di una maggiore tutela per i singoli professionisti sanitari. Si stabilisce, in virtù della nuova regolamentazione, inoltre, che l’operatore o professionista assicurativo possa rescindere dal contratto prima della scadenza, soltanto quando si verifica una reiterata condotta gravemente colposa per più di un sinistro da parte di chi esercita la professione sanitaria, previo accertamento di prove e in seguito a sentenza definitiva, implicando per altro il pagamento di un risarcimento del danno.

La Legge prevede infine la responsabilità solidale, una garanzia fondamentale, con cui la compagnia assicurativa mantiene indenne il suo assicurato-professionista sanitario in relazione al risarcimento dovuto, in caso di eventuale colpevolezza in solido con la struttura presso cui opera, per un danno subito dal paziente.

La tutela assicurativa in ambito medico-sanitario, in virtù di questa nuova regolamentazione, è poi garantita anche per le perdite patrimoniali, in conseguenza dell’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale-aziendale sia amministrativa, sia generale.

Il costo della polizza deve tenere conto di criteri basati su maggiore equità e trasparenza, in quanto sono stati precisati i massimali specifici a seconda della classe di rischio, insieme alla quantificazione dell’importo del premio da versare, aggiornato a ogni rinnovo, e comunicato al cliente con 90 giorni di preavviso. La somma potrà calare o aumentare in base all’evenienza o no di sinistri, in analogia al principio bonus/malus delle Assicurazioni di Rc auto.

La Legge ora in vigore ha stabilito pure regole temporali di efficacia delle polizze, nei termini identificativi delle “claims made”, vale a dire relative alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta, nel periodo di validità della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

Con la cessazione dell’attività lavorativa, tali polizze contemplano, sempre per legge, il requisito di prevedere un cosiddetto periodo di ultrattività opzionale della copertura di 10 anni per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, da accordarsi anche agli eredi.

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