Responsabilità Medica Legge Gelli Bianco: Assicurazione

Responsabilità Medica: professionale, civile e penale.

Legge Gelli: Ecco i nuovi requisiti minimi delle polizze assicurative.

Responsabilità Medica Legge Gelli Bianco: Assicurazione

Le novità principali dello schema di decreto attuativo all’esame del Mise

Nell’odierno contesto di riferimento, il costo della medicina difensiva in Italia ammonta a 30 milioni di euro, inoltre Il 70% delle strutture e degli studi non sono ancora allineati con la Legge Gelli-Bianco e il nuovo GDPR Privacy rischiando importanti sanzioni.

La nuova legge ha mutato il regime delle responsabilità questo porterà sempre di più ad avere un effetto diretto nella sanità privata dove si affermerà la tendenza a coinvolgere direttamente le strutture sanitarie nelle richieste di risarcimento danni e meno il personale sanitario.

La nuova Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale infatti mira a un calo di risarcimenti e per i medici e ad un sistema più protettivo.

Responsabilità Medica: Che cosa è cambiato con l’entrata in vigore della Legge?

Con l’entrata in vigore della Legge 24/17 Gelli Bianco tutte le strutture sanitarie pubbliche o private sono obbligate ad assicurarsi o a provvedersi di copertura equivalente.

L’assicurazione copre la responsabilità dell’ente, inclusa RCO e responsabilità per il fatto di tutti i dipendenti.

Inoltre:

  • Le strutture sono obbligate a pubblicare i dati delle loro coperture sul loro sito internet per consentire la chiamata in causa diretta.
  • La nuova normativa impone rilevanti adempimenti per le strutture sanitarie e socio-sanitarie che sono obbligate a stipulare polizze assicurative di copertura della responsabilità civile contrattuale propria e della responsabilità civile extracontrattuale del personale a qualsiasi titolo operante al loro interno, con la sola esclusione dei professionisti indipendenti.

Responsabilità Medica: Obbligo di pubblicità e trasparenza

L’articolo 6 sancisce che le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Le strutture, in particolare. dovranno rendere i dati disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, di tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio delle attività della funzione di risk management.

Strutture Sanitarie e misure analoghe alle coperture assicurative

Le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione alle misure analoghe (misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera che prevedono l’assunzione diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura).
La scelta di operare mediante assunzione diretta del rischio dovrà evidenziare le modalità di funzionamento e il ruolo dell’eventuale centro di gestione unitario del rischio, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi, e le motivazioni sottese.

Struttura Sanitaria e il fondo rischi

La struttura che stabilirà di operare mediante assunzione diretta del rischio dovrà costituire un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento.

L’importo accantonato:
a) tiene conto della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura ed è sufficiente a far fronte, nel continuo, al costo atteso per i rischi in corso al termine dell’esercizio.
b) è utilizzato esclusivamente per il risarcimento danni derivante dalle prestazioni sanitarie erogate.
Qualora poi, a seguito dell’utilizzo del fondo, il residuo importo sia ritenuto insufficiente a far fronte ai rischi in corso nell’esercizio, il fondo dovrà essere ricostituito.

La struttura dovrà costituire un fondo messa a riserva (fondo riserva sinistri) per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati che comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione.

La congruità degli accantonamenti dovrà essere certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio. (Certificazione del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri, prevista dall’articolo 11)

Nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, previsto dall’articolo 12 l‘operatività della copertura sarà limitata alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta a partire dalla decorrenza del periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

Nonostante oggi si sia affermato sempre più un orientamento del paziente-consumatore che tende a chiedere un risarcimento per far valere i propri diritti quando pensa si essere stato vittima di un errore, i sinistri non sono aumentati proprio perché le strutture hanno capito l’importanza dell’investimento sul Risk Managment.

Considerazioni finali sulla responsabilità medica

La maggior parte delle strutture sanitarie sono andate in auto-ritenzione, questo significa che gestiscono in proprio e con la propria capienza, il momento del contenzioso e il rischio clinico. Spesso questa è una scelta pressoché obbligata, un salto nel buio, perché i premi sono troppo alti e le franchigie elevate.

MB Assicurazioni può vantare tra i propri servizi la presenza di un gruppo multidisciplinare integrato che consente alle strutture di andare in auto-ritenzione, se non con serenità perlomeno con giudizio e cognizione di causa andando incontro alle esigenze della struttura e degli operatori sanitari.

Le assicurazioni vogliono garanzie e proprio per questo richiedono, prima di poter capire se entrare in un’azienda sanitaria pubblica o privata, di conoscere l’organizzazione, la gestione del rischio e soprattutto le possibilità di prevenzione degli errori.

Indubbiamente la Legge Gelli è un’ottima legge ma ha bisogno di buone e solide stampelle per iniziare a camminare da sola. I perni della legge, se togliamo i primi 4 articoli sul rischio clinico, sono tutti centrati su linee guida e profili assicurativi.

La massima aspirazione della legge è quella di portare le assicurazioni dentro un sistema da cui erano uscite, rivitalizzando il ruolo delle società scientifiche che devono fornire gli strumenti di evidence-based medicine, per avere la capacità costruire dei percorsi sia clinici ma anche medico-legali, ossia valutazioni delle linee guida ai fini dei profili di responsabilità eventuali sugli esercenti le professioni sanitarie.

MB Assicurazioni offre consulenza, piani assicurativi su misura andando sempre a valutare il miglior rapporto tra investimento e copertura assicurativa.

 

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