Una sentenza della Cassazione rimodula le richieste di risarcimento, ribadendo la centralità del nesso causale

Con l’ordinanza n. 34073, resa nota in data 24 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di risarcimento, in seguito a un esito lesivo derivante dalla condotta inadeguata del professionista sanitario, sia respinta e non accolta, nel caso sussista anche la più piccola incertezza sul nesso causale; in tal modo la responsabilità dell’evento lesivo ricade su chi agisce in giudizio, non corrispondendogli e non spettandogli alcun risarcimento. In tale contesto giudiziale, il paziente deve provare che l’errore, imputabile a una condotta di malpractice da parte del medico, risulti causa del danno, in base al principio del “più probabile che non”.

Qualora rimanga anche solo un grado minimo d’incertezza, il risarcimento non sarà dovuto. Dopo tale sentenza della Cassazione, la responsabilità medica viene ridefinita ulteriormente secondo criteri che limitano marcatamente le possibilità di risarcimento, dal momento che assume un peso rilevante e decisivo l’incertezza del nesso causale rispetto alla lesione subita dal paziente e alla condotta ritenuta non consona dello specialista sanitario.

Tutto è partito dalla domanda di risarcimento inoltrata dai familiari di un paziente deceduto contro l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. I parenti sostenevano che la morte del paziente fosse dovuta a un’inadeguata condotta dei medici, risultante anche dal ritardo registrato nell’eseguire l’intervento chirurgico. Il giudice di primo grado e la Corte d’appello, tuttavia, avevano respinto la richiesta, poiché, secondo il loro parere, non era dimostrato il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e la morte del paziente.

La Cassazione ha poi confermato la decisione di non corrispondere alcun risarcimento, agganciandosi pertanto a un orientamento della giurisprudenza di legittimità, più che convalidato. L’ordinanza della Cassazione così si è, infatti, espressa: “Nei giudizi di responsabilità medica è onere del paziente dimostrare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno. Quando tale dimostrazione non riesce e la ricostruzione causale rimane “assolutamente incerta”, la domanda non può che essere rigettata, anche se l’imperizia del comportamento sanitario è stata accertata”.

Di conseguenza, è emerso che l’accertamento dell’imperizia medica non basta, dal momento che, senza la prova del nesso causale, viene a mancare uno degli elementi essenziali della responsabilità civile. Inoltre, in relazione al paziente deceduto a Palermo, le indagini peritali hanno ben evidenziato che la morte sarebbe avvenuta pure in caso di un intervento non tempestivo. L’interpretazione giurisprudenziale, che la Corte di Cassazione ha inteso sottolineare e ribadire nel caso specifico, è quella di non dare adito ad automatismi risarcitori in ambito sanitario, recando rilevanza massima alla prova causale.

Tale impostazione porta a un consolidamento delle garanzie per professionisti sanitari e strutture sanitarie, e mette in guardia chi agisce in giudizio, in quanto l’onere probatorio sarà giudicato con severissimo rigore.