L’imprenditore, la cui attività viene svolta nella propria casa, sarà tenuto a stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali. Si tratta di un altro dettaglio relativo alla normativa sulle coperture assicurative previste per legge riguardo alle polizze catastrofali. Ed è prossima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 39/2025. Con quest’ultima, è regolato il rinvio dell’obbligo assicurativo contro danni da calamità naturali per micro, piccole e medie imprese.

In base a quest’ulteriore precisazione normativa, ora, tutte le imprese, di qualsiasi sezione o categoria, con sede legale in Italia o all’estero, purché abbiano una stabile pianificazione organizzativa nel territorio della nostra Penisola, e sono iscritte nel Registro Imprese (art. 2188 C.C.), hanno l’obbligo tassativo di assicurarsi contro i danni provocati dalle calamità naturali (art. 1, comma 101, Legge 30 Dicembre 2023-n° 213). Sono invece esentate da quest’obbligo specifico le imprese agricole (art. 2135 C.C.).

L’obbligo normativo suddetto s’inquadra in un contesto di attività imprenditoriale, in cui gioca il fattore temporale per mettersi in regola: le micro e piccole imprese hanno tempo fino al 31 Dicembre 2025, entro tale periodo devono essere coperte, munirsi di polizza contro i danni catastrofali; le medie imprese (con 50-250 dipendenti) hanno tempo fino al 30 Settembre 2025; le grandi imprese (con oltre i 250 dipendenti) hanno avuto tempo fino al 31 Marzo 2025, ma con un’estensione di durata o attesa per mettersi in regola dilatata di 90 giorni, ossia fino al 30 Giugno 2025.
L’imprenditore che non stipulerà questo tipo di contratto assicurativo viene, per legge, conseguentemente escluso dagli aiuti o incentivi economici pubblici a sostegno della propria impresa.

Le polizze assicurative contro le calamità naturali e i danni catastrofali devono coprire gli immobili regolarmente registrati, non oggetto di un abuso edilizio o privi di autorizzazioni. Per tali edifici, comunque, le risorse pubbliche vengono già negate, non si prevedono indennizzi, agevolazioni o sovvenzioni.
Qualora gli edifici in regola sul piano edilizio, appartengano a soggetti terzi, rispetto all’impresa tenuta ad assicurarsi contro i danni catastrofali, spetta ai proprietari dell’immobile riscuotere le risorse previste in seguito ai danni coperti dalle polizze anti-catastrofali, e con quei contributi essi sono tenuti a ripristinare l’uso e la funzione originari dell’immobile che ha subito un danneggiamento a causa delle calamità naturali.

Il valore finanziario dell’immobile danneggiato può quantificare il contributo economico spettante per la ricostruzione; quest’ultimo si desume e calcola anche dal costo di sostituzione del bene e dal costo del ripristino del terreno, su cui si è riversato il danno catastrofale, e su cui l’immobile è stato edificato.
L’art. 2424, comma 1 del C.C, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) ha disposto un elenco della tipologia degli immobili, per i quali la polizza anti-catastrofale è prevista per legge, “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis, comma 2 del D.L. 155/2024).

È tenuto ad assicurarsi contro i danni causati da calamità naturali, quindi ha l’obbligo di farlo, anche l’imprenditore che lavora da casa. Lo ha prescritto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, qualora l’abitazione rientri nel perimetro dell’obbligo assicurativo stesso e nella sezione di edifici destinati all’attività d’impresa.
