Quando la Struttura sanitaria non è responsabile per la condotta colposa del medico

Alla Struttura sanitaria non viene imputata la condotta colposa del medico nel caso in cui una diversa condotta non avrebbe comunque evitato la morte del paziente.

Si evince ciò in base a quanto stabilito da una Sentenza erogata dal Tribunale di Siracusa in data 24 Luglio 2025 (n° 1332). In relazione a una vicenda, avvenuta nell’estate del 2015, che ha visto un giovane, il quale, avvertendo gravi dolori all’arto inferiore sinistro, gonfio e dolorante, era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso, e visitato da un medico dopo due ore d’attesa.

Il medico visitò il paziente in oggetto, non facendolo spogliare, decidendo di dimetterlo in seguito a una diagnosi di lombosciatalgia e la prescrizione di un antibiotico.

Il ragazzo con la gamba malata, però, accusò ancora dolori più intensi e il gonfiore dell’arto persisteva. Inoltre, si verificò un ingrossamento del testicolo destro. Nonostante la cura prescritta con somministrazione di farmaci, il giorno dopo il paziente crollava a terra e perse i sensi. Le sue pupille erano dilatate e le labbra si allividirono.

Fu chiamato subito il 118: all’arrivo dell’ambulanza si procedette alla rianimazione, ma il paziente decedette.

Da parte della famiglia (i genitori) del giovane fu inoltrata in Tribunale un’accusa alla Struttura sanitaria onde ottenere il risarcimento per il nocumento recato, considerandola responsabile della morte del proprio figlio. In quanto, a parere di chi opponeva l’accusa, gli operatori sanitari intervenuti assunsero una condotta negligente, dato che non avevano individuato la neoplasia maligna al testicolo destro (causa della morte).

Sempre secondo le motivazioni accusatorie, se i medici del pronto soccorso avessero proceduto a una visita più accurata, avrebbero riscontrato il problema al testicolo destro e provveduto di conseguenza, tramite accertamenti strumentali, riuscendo a eludere il decesso del giovane.

Nel caso specifico su citato – tenendo conto anche che la legge Gelli-Bianco, all’articolo 10, fissa i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, accertando o meno eventi di malpractise – da parte del giudice è stata formulata in aula tale considerazione: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato, a causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico proprio dipendente.

L’episodio in oggetto, essendo avvenuto nel 2015, non comportava l’applicazione della riforma del 2017, non avendo essa effetto retroattivo. Si è così definita la responsabilità contrattuale del professionista sanitario per l’inadempimento della prestazione sanitaria e conseguente lesione del diritto alla salute. In tale contesto è alla vittima del danno subito che spetta l’onere di provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della patologia del paziente (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta posta in essere dal sanitario.

Il danneggiato, dunque, è tenuto a fornire prova che l’evento lesivo e le gravi conseguenze derivate siano da correlarsi alla condotta non conforme del medico (nesso di causalità). E ciò si riscontrerebbe nei termini di azione/omissione e reazione in assenza del quale non si verificherebbe il danno.

In tal caso, con la prova che la lesione sia dovuta a malpractise medica, la Struttura sanitaria dovrà attivarsi per l’espletazione di un secondo o ulteriore nesso causale. Vale a dire: la sussistenza di una causa imprevedibile e inevitabile, che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.

Per chiarire questa condizione giuridicamente approfondita ed esperita, si sottolinea che al paziente spetta di provare che si sia verificata una causa esterna, imprevedibile e inevitabile, secondo l’ordinaria diligenza richiesta a un professionista, che ha reso impossibile la prestazione.

Allorché resti ignota la causa dell’evento dannoso, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul paziente. Nel caso, invece, in cui resti ignota la causa che ha reso impossibile la prestazione del professionista sanitario (o che vi è stata una causa esterna imprevedibile o inevitabile), le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio, ossia le responsabilità, ricadono sul medico e sulla struttura sanitaria.

Con riferimento al caso specifico esposto al Tribunale di Siracusa, si è giunti alla conclusione che il giovane era deceduto a causa di un carcinoma embrionale del testicolo destro e che la condotta posta in essere dai medici della Struttura sanitaria è stata negligente. I medici sottoposti a giudizio – si è accertato – non avevano eseguito un esame completo del paziente nel corso della visita, agendo così in modo nettamente contrario alle buone pratiche cliniche.

Il CTU ha, però, escluso che la morte del paziente fosse derivata dalla predetta condotta negligente dei sanitari. In quanto, si è appurato da parte degli esaminatori giudiziari che se i medici avessero tenuta una condotta diligente, rispettosa delle buone pratiche cliniche, non avrebbero in alcun modo potuto evitare la morte del paziente, né comunque influire in senso positivo sul decorso della malattia, neanche in termini di aumento delle chance di sopravvivenza.

La sentenza del Tribunale di Siracusa ha così evidenziato che anche se i medici avessero compiuto una visita scrupolosa del paziente e avessero rilevato la presenza del tumore al testicolo destro, non avrebbero potuto comunque evitare la morte del paziente. Perché la neoplasia (causa del decesso), al momento della visita al Pronto Soccorso, era in fase avanzata, oltremodo associata a plurime metastasi polmonari, le quali hanno provocato la morte in maniera anche fulminante.

Perciò è stata esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e l’evento mortale subito dal paziente. Di conseguenza, il giudice interpellato, esaminati i fatti intercorsi e oggetto di relativa indagine, ha respinto la richiesta di un risarcimento da parte della famiglia del paziente deceduto.

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