In relazione alla nuova normativa sull’obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali per determinate categorie di operatori economici in Italia, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo, a carico di tutte le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Il motivo principale alla base di tale misura si pone nell’obiettivo di consentire e irrobustire la resilienza del tessuto produttivo nazionale, limitando la dipendenza delle imprese dagli aiuti pubblici in caso di disastri o calamità naturali e garantendo maggiore continuità operativa alle attività economiche colpite.

Ciò avviene in linea con le prassi già adottate in altri Paesi europei. La nuova normativa tende a distribuire il rischio economico di eventi calamitosi tra Stato, imprese e settore assicurativo, incoraggiando le aziende a proteggere il proprio patrimonio.
A partire da quest’anno, 2025, dunque, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le imprese di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni). La scadenza per mettersi in regola è stata fissata al 31 marzo 2025.
Sono tenute a osservare questa nuova normativa in ambito assicurativo, attinente alla copertura dai rischi e danni catastrofali, le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica (SRL, SNC, ditte individuali, ecc.), compresi i liberi professionisti che esercitano attività economica in forma organizzata e il loro nome è inserito nel Registro Imprese. Vengono escluse dall’obbligo, invece, quelle imprese che risultano colpevoli del reato di abuso edilizio, e quelle aziende e società che non necessitano della nuova polizza, in quanto l’attività produttiva, imprenditoriale ed economica svolta non comporta alcun tipo di accostamento diretto ai rischi e danni catastrofali.

Tutte le imprese sono soggette a conformarsi a tale nuova normativa, senza limiti dimensionali o settoriali: anche le piccole o microimprese devono effettuare la polizza in oggetto. Una deroga di carattere temporale è prevista, invece, per le imprese della pesca e acquacoltura: per esse è stato concesso un termine di adeguamento posticipato, corrispondente al 31 Dicembre 2025, fermo restando che sono comunque tenute all’obbligo, ma possono attendere fino alla fine di quest’anno.
In definitiva, sono esonerati dall’obbligo di stipulare questo tipo di polizza i seguenti soggetti economici: gli imprenditori agricoli (aziende del settore agricoltura, ai sensi dell’art. 2135 c.c. escluse dall’obbligo di stipula della polizza catastrofale, perché sottoposte a un’altra disciplina normativa, tramite il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole.); le imprese con immobili abusivi, ossia edificati in assenza delle necessarie autorizzazioni, o interessati da abusi edilizi, compresi quelli sopravvenuti anche dopo la costruzione (non possono essere assicurati immobili non a norma, e ciò non esenta l’impresa dal sanare eventuali
irregolarità edilizie secondo le leggi vigenti); i liberi professionisti autonomi (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti, ecc.), i quali esercitano l’attività in forma individuale.

Quest’ultima categoria, pur potendo volontariamente assicurarsi contro eventi catastrofali, non rientra tra i destinatari normativi dell’obbligo in esame, in quanto non tenuti all’iscrizione al Registro Imprese. Per essi, tuttavia, restano in vigore gli obblighi assicurativi specifici, previsti per i professionisti dalle rispettive normative (l’assicurazione RC professionale di cui al D.P.R. 137/2012, e così via), distinti e separati dalla polizza catastrofale contemplata secondo le nuove disposizioni di legge.
Tutte le imprese che hanno sede legale in Italia, nonché quelle con sede all’estero, ma operanti in Italia tramite stabile organizzazione, purché soggette all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, sono tenute ad attenersi a questa nuova normativa. L’obbligo riguarda, infatti, la generalità delle aziende produttive, commerciali, industriali, di servizi etc., iscritte alla Camera di Commercio di competenza. E rientrano in questo ambito anche le grandi imprese, le banche e le compagnie di assicurazione in quanto anch’esse imprese operanti sul territorio italiano.
La suddetta copertura, nello specifico, include i danni materiali a una determinata tipologia di beni aziendali, vale a dire: immobili (terreni, fabbricati aziendali, capannoni, uffici); impianti e macchinari; attrezzature strumentali. A titolo d’esempio, sono soggetti a questo tipo di copertura, in base alla nuova normativa, i macchinari produttivi, le linee di assemblaggio, gli impianti elettrici e idraulici; i capannoni industriali, gli uffici aziendali, i laboratori, le attrezzature informatiche legate alla produzione.

Non rientrano, pertanto, nell’obbligo assicurativo previsto per legge da quest’anno, o diventa facoltativa la loro copertura: i mobili da ufficio (sedie, scrivanie, scaffali, ripiani di magazzino, ecc.); i dispositivi elettronici di uso comune (computer, telefoni, ecc.); i veicoli aziendali (già coperti da altre assicurazioni obbligatorie).
Non sono previste sanzioni pecuniarie, amministrative o penali, nel caso di non adempimento all’obbligo di cui sopra, ma le aziende, società, ditte e imprese, che non stipuleranno la polizza catastrofale secondo le nuove disposizioni, o non si adegueranno a esse, non eseguiranno integrazioni dovute e non si metteranno in regola, si imbattono, in conseguenza dell’inosservanza, in un effetto economico disagevole molto sensibile e non indifferente: vengono sistematicamente escluse dagli aiuti pubblici. Le imprese non assicurate non potranno più accedere a contributi o agevolazioni statali, sia in caso di calamità, sia per altri bandi di finanziamento. Per tale ragione il rischio finanziario, in caso di eventi catastrofali, resterà esclusivamente tutto a carico dell’azienda che non ha proceduto alla stipula della polizza in oggetto.
Al fine di essere in regola o a regime con la nuova legge, entro il 31 Marzo 2025, ogni azienda e impresa dovrà quindi verificare la propria copertura contro eventi catastrofali, controllando che rispetti i nuovi requisiti, integrando, o aggiornando o adeguando quanto già oggetto di copertura. Oppure prendere contatto con l’assicuratore o broker di fiducia per una polizza specifica “catastrofale”. Infine, la società che stipula questa nuova polizza, dovrà opportunamente conservare la documentazione assicurativa, in quanto potrebbe essere richiesta per dimostrare l’effettuazione dell’adempimento.

Un altro aspetto da non trascurare è la formazione e informazione interna all’azienda. È opportuno che l’imprenditore o l’amministrazione aziendale siano correttamente e adeguatamente aggiornati sulle condizioni della polizza (massimali, franchigie, obblighi in caso di sinistro, ecc.) e ne informino i responsabili interni della gestione del rischio. In caso di evento calamitoso, infatti, sarà fondamentale denunciare immediatamente il sinistro all’assicurazione e attivare le procedure per la perizia dei danni.
I contratti assicurativi da stipularsi terranno conto di alcune scansioni procedurali: i premi devono essere commisurati al rischio in modo proporzionale. Ciò significa che il costo dell’assicurazione potrà variare in base alla collocazione geografica e alla vulnerabilità dei beni (zona sismica, area allagabile, caratteristiche costruttive degli immobili, misure di prevenzione adottate, ecc.). Le compagnie assicurative, inoltre, dovranno periodicamente aggiornare i premi secondo l’evoluzione del rischio.
È ammessa la previsione di uno scoperto o franchigia (parte di danno a carico dell’assicurato) entro limiti definiti: il contratto può prevedere che rimanga a carico dell’impresa assicurata al massimo il 15% del danno indennizzabile, quota oltre la quale l’assicuratore interviene integralmente (tale soglia del 15% si applica per somme assicurate fino a 30 milioni di euro; oltre tale importo, per le imprese di maggiori dimensioni, la percentuale di scoperto può essere concordata liberamente). In altre parole, le polizze standard garantiranno almeno l’85% del danno coperto (fino a certo massimale), lasciando eventualmente a carico dell’impresa una minima parte residua.
Il massimale di indennizzo – ossia l’importo massimo rimborsabile dall’assicurazione in caso di sinistro – è anch’esso modulato in funzione del valore assicurato: il regolamento attuativo prevede che il massimale sia pari al 100% del valore assicurato per danni fino a 1 milione di euro, copra almeno il 70% per la fascia di danno eccedente fino a 30 milioni, mentre oltre i 30 milioni di euro (e per le grandi imprese con fatturato >150 mln € e >500 dipendenti) l’importo massimo rimborsabile può essere liberamente negoziato tra le parti.
Tali parametri intendono bilanciare la sostenibilità del sistema assicurativo con l’esigenza di garantire un ristoro adeguato alle aziende in caso di eventi catastrofali di grande entità.
Le imprese di assicurazione si sono dovute attrezzare per offrire coperture conformi a questi requisiti. La normativa consente che la garanzia possa essere prestata anche in coassicurazione o in forma consortile da più compagnie insieme, così da ripartire il rischio fra assicuratori. Inoltre, per evitare scoperture, alle compagnie è fatto divieto di rifiutare la stipula di queste polizze con le imprese richiedenti, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e nel rispetto dei requisiti di solvibilità.
In pratica, ogni assicuratore dovrà accettare di assicurare le imprese fino a un certo volume di rischi catastrofali; oltre un certo limite (definito dalle autorità di vigilanza) potrà sospendere la sottoscrizione di ulteriori contratti.
È inoltre previsto il possibile intervento di SACE S.p.A. (società pubblica di riassicurazione) per riassicurare parte del rischio assunto dalle compagnie, tramite specifiche convenzioni a condizioni di mercato.
Per le compagnie assicurative la normativa prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro a carico dell’impresa di assicurazione che, senza un giustificato motivo legato ai limiti di tolleranza al rischio, rifiuti di stipulare la polizza catastrofale richiesta da un’impresa obbligata.
L’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) vigilerà sul rispetto di questo obbligo da parte degli assicuratori, per evitare che rifiuti arbitrari possano impedire alle aziende di adempiere alla legge.
Sono altresì previsti per le aziende costi e benefici fiscali: le spese sostenute per i premi assicurativi obbligatori sono deducibili dal reddito d’impresa, in quanto costi inerenti all’attività (analogamente ad altre assicurazioni aziendali obbligatorie).
Per i soggetti non rientranti nell’obbligo (privati o professionisti non in forma d’impresa) rimane la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sui premi pagati per assicurazioni contro calamità naturali stipulate su immobili ad uso abitativo. Tale detrazione – introdotta dal 2018 – consente ai contribuenti di recuperare in sede di dichiarazione parte del costo di polizze casa contro
eventi come terremoti e alluvioni.
Sebbene questo aspetto riguardi più direttamente le persone fisiche che assicurano la propria abitazione, può risultare utile nel caso in cui i soci o titolari dell’impresa decidano di estendere la copertura anche agli immobili personali. Per le imprese, invece, i premi versati rientrano tra i costi deducibili ordinari; l’Agenzia delle Entrate ha confermato in proprie circolari la piena deducibilità di tali oneri, in quanto funzionali alla produzione del reddito d’impresa.
