Legge Gelli Bianco

Le Assicurazioni, le Strutture e il Personale medico-sanitari si uniformano alle nuove normative vigenti

di Agnese Cremaschi

La Legge Gelli Bianco è ormai in fase attuativa ed è stata promulgata per una sanità il più possibile responsabile e sostenibile. Il DM 232/2023, in seguito all’approvazione della Legge 24/2017 e alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale in data 1° Marzo 2024 del decreto attuativo secondo l’articolo 10 comma 6 della Legge Gelli Bianco, la realtà sanitaria e le coperture assicurativo-sanitarie riflettono un cambiamento in positivo in materia di sicurezza delle cure e della responsabilità medica, con il richiamo all’obbligo di coprire i rischi legati all’esercizio della professione in ambito sanitario.

Il rischio clinico è dunque finalmente preso in considerazione da una prospettiva di tutela che lo inquadra a 360°, in modo da confezionare garanzie ad hoc per medici e pazienti. Il fatto che la Legge Gelli Bianco abbia finalmente una sua vitale consistenza consente e implica, sul piano delle cure mediche, all’universo dei professionisti sanitari un progresso e un miglioramento qualitativi nei termini di una protezione volta a fornire maggiore serenità e ridefinire l’eccellenza nell’esercizio della professione medica con un più attento occhio di riguardo verso due requisiti fondamentali della realtà sanitaria e del rapporto medico-paziente: responsabilità e salute.

Su queste tematiche verte nello specifico anche la Fondazione Italia in Salute, che proprio il 14 maggio 2024 ha organizzato, a partire dalle ore 15, a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Marcuto, già sede periferica della Camera dei Deputati, sito in Via del Seminario 76 nel Rione Pigna, un incontro illustrativo e di dibattito in cui sono stati invitati personalità quali il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Direttore generale di Agenas Domenico Mantoan, la Vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani, il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Rocco Bellantone.

La discussione e la riflessione composita in merito al “Regolamento attuativo” all’ art. 2 propone di illustrare punti interni contemplati importanti della Legge Gelli Bianco, presentando i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, le condizioni generali di operatività delle cosiddette “analoghe misure” di assunzione diretta del rischio, le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, compresa la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, in attuazione appunto dell’articolo 10, comma 6, della Legge 8 marzo 2017, n. 24”.

Tale incontro sarà visibile pure sulla Web TV della Camera dei Deputati al link https://webtv.camera.it/evento/25296. In definitiva, si intende argomentare sul contesto normativo della Legge Gelli Bianco, tramite un confronto dialettico con le Istituzioni, riscontrando in essa quanto di innovativo e positivo si prospetti sul piano della responsabilità professionale, della copertura assicurativa, della cura del paziente, in termini di prevenzione, migliore gestione e controllo. In modo che l’esercizio della professione medica, il compito dell’assicuratore e la salute del paziente, pur viaggiando su binari diversi, siano tra loro armonizzati e resi più efficienti dal punto di vista di una nozione non trascurabile, la sanità responsabile, che la Legge Gelli Bianco tende a valorizzare al massimo, stabilizzando la tutela assicurativo-sanitaria e la cura del paziente assistito in rapporto all’esercizio della professione medica e della salute dei cittadini, con una particolare attenzione di base verso la prevenzione, i rischi clinici e la costituzione di fondi di copertura di rischi e costi circa i sinistri in ambito sanitario.

La Legge Gelli Bianco si presenta agli occhi del mondo sanitario come una pietra miliare per una regolamentazione più accurata del rischio clinico, definendo l’obbligo in dettaglio della copertura assicurativa, che strutture e professionisti sanitari sono tenuti a stipulare. Senza se e senza ma. Il testo normativo, naturalmente, comporta ancora alcuni elementi che necessitano di chiarezza in materia di gestione del rischio, ma è un passo avanti importante, dopo ben 7 anni di ritardi ed esitazioni. Verso cui anche la giurisprudenza, la magistratura e le realtà assicurative, insieme al cittadino in cura e al professionista sanitario che se ne prende cura, all’interno di strutture pubbliche e private, guardano con molta attenzione, ora che la normativa si presenta più omogenea e meglio impostata.

La Legge 24, ossia la Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale dei medici, tratta di disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, e in materia di responsabilità professionale, disciplinandole da un punto di orientamento civilistico, penale e assicurativo. È oggetto di normativa la colpa grave e l’azione di rivalsa, con l’obbligo della copertura assicurativa, i cui massimali delle polizze sono stabiliti dai decreti, insieme a ultrattività e retroattività delle coperture assicurative.

E riguardo alla definizione di rischio clinico, la Legge Gelli Bianco predispone anche la costituzione di fondi con competenze attinenti la specifica finalità, e sul modelle delle Rc Auto, consente che il cittadino che ha subito un danno potrà rivalersi direttamente sulla compagnia assicurativa della struttura sanitaria, cui si è rivolto per cure, interventi e terapie. In modo da agevolare l’operazione di risarcimento. I professionisti sanitari devono anche prendere coscienza che il rischio assicurativo obbligatorio è, con questa legge, di pertinenza della struttura presso cui o in cui esercitano la loro attività medica. Sussistono, intanto, ancora alcuni decreti in attesa di attuazione: in riferimento alla Disciplina e alla Regolamentazione delle compagnie d’assicurazione, per stabilire quali sono i requisiti minimi, onde evitare che tali enti si sobbarchino di oneri eccessivi e talvolta non del tutto adeguati.

Inoltre, occorre fissare punti fermi per definire un Fondo di solidarietà nazionale nei confronti dei danneggiati e dei pazienti, che hanno subito un danno dal sistema sanitario, ma in relazione a esso, per le più varie ragioni, l’assicurazione risulta non in grado di risarcire, perché i massimali si rivelano insufficienti, la compagnia assicurazione è fallita, o scomparsa.